Roma, 6 luglio 2009.Incentivi fiscali a tinte ecologiste per gli imprenditori agricoli che producono energia elettrica, calore, carburanti e prodotti chimici. Con la circolare n. 32/E, pubblicata oggi, l’Agenzia delle Entrate fa luce sul corretto trattamento tributario da applicare a queste attività, alla tariffa incentivante percepita dai produttori di energia fotovoltaica e ai certificati verdi. 
A questo proposito, il documento di prassi riprende le novità introdotte dalla Finanziaria 2006 e da una serie di interventi normativi successivi che hanno ampliato la categoria delle attività agricole connesse, includendo da un lato la generazione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche e dall’altro la produzione di carburanti e prodotti chimici ottenuti da sostanze vegetali. In questo modo le attività amiche dell’ambiente sono considerate produttive di reddito agrario e non d’impresa e, quindi, tassate su base catastale anzichè analitica. Un’agevolazione riconosciuta alle attività agricole connesse quando vengono svolte utilizzando prevalentemente beni derivanti dallo svolgimento delle attività agricole principali. Un’eccezione a questa disposizione è rappresentata dalla produzione di energia attraverso pannelli fotovoltaici, che trasformano le radiazioni solari in elettricità o calore senza ricorrere all’uso di prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, del bosco o dall’allevamento di animali. In questo caso, infatti, siamo di fronte a un’attività agricola connessa di natura atipica che ha reso necessario l’individuazione di criteri alternativi i quali consentono comunque di ricollegare tale attività a quella tipicamente agricola. I parametri entro i quali considerare la produzione di energia fotovoltaica attività connessa e dunque produttiva di reddito agrario sono stati individuati dal ministero per le Politiche agricole e forestali. punto sui certificati verdi – La circolare dedica spazio anche al trattamento tributario dei cosiddetti certificati verdi, titoli emessi dal gestore elettrico per certificare la qualità e quantità di energia generata da fonti rinnovabili, negoziabili in un apposito mercato elettrico. 
Questi titoli sono considerati beni immateriali strumentali così come, per esempio, le licenze e le concessioni. Di conseguenza, il loro trasferimento sconta l’Iva con aliquota ordinaria. Per quanto riguarda, invece, le imposte dirette, gli introiti derivanti dalla cessione dei certificati verdi possono rientrare nel reddito calcolato su base catastale o essere considerati plusvalenze a seconda che il produttore agricolo sia titolare o meno di reddito agrario. Iva e Irap sulle cessioni di energia – Nell’ultimo capitolo la circolare precisa, infine, l’inquadramento ai fini Iva e Irap delle cessioni di elettricità da fonti verdi effettuate dagli agricoltori. Più precisamente, queste vendite sono imponibili a Iva con aliquota ridotta al 10 per cento e versano l’Irap nella misura dell’1,9 per la parte di reddito determinata catastalmente e del 3,9 per cento per la parte di reddito relativo alla produzione e cessione di energia eccedente i parametri prestabiliti.(Adnkronos)








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